venerdì 04 gennaio 2019

La notifica di un atto: spunti di riflessione

Giuridicamente parlando, notificare significa "portare a conoscenza". Alcuni spunti di riflessione sulla notifica nelle mani proprie del destinatario o a soggetti terzi

La notificazione è un procedimento formale e complesso, svolto attraverso modalità precise, per mezzo del quale un determinato atto viene portato a conoscenza legale del destinatario. Giuridicamente parlando, quindi, notificare significa "portare a conoscenza".

Nel caso di atti emessi per la riscossione di imposte, tasse, contributi, con la notifica si porta il destinatario a conoscenza di un obbligo di pagamento scaturito da un accertamento o da un inadempimento del debitore.

Gli atti impositivi devono essere notificati al contribuente entro i termini previsti, pena la decadenza.

Per recuperare un credito derivante da un omesso versamento l'attività del Comune è regolata da termini decadenziali. Un atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere pagato. Anche la riscossione coattiva è regolata da termini decadenziali, visto che occorre notificare la cartella ovvero l'ingiunzione fiscale - utilizzata da molti Comuni come mezzo di riscossione diretta - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività dell'atto di accertamento.

Tipicamente, la notifica avviene mediante consegna dell'atto nelle mani del destinatario tramite pubblico ufficiale o via posta. Nel caso il destinatario rifiuti di di ricevere l'atto la cosa viene annotata sulla relata e la notifica si considera comunque avvenuta. La notifica può altresì avvenire nelle mani di terzi che possono essere: persone di famiglia purché non minori di 14 anni o palesemente incapaci; addetti alla casa (o ufficio o azienda) purché non minori di 14 anni o palesemente incapaci; portiere dello stabile o persona addetta alla distribuzione della posta;  vicini di casa che accettino il ricevimento. In questi casi l'atto viene consegnato in busta chiusa e sigillata non recante segni, dati o indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto, e chi accetta l'atto deve sottoscrivere una ricevuta indicando a quale titolo lo riceve.




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